Chiarimenti nota relativa al VII corso per viceispettori.

Con riferimento alla nota di cui all’oggetto urge richiedere chiarimenti relativi allo “status di Allievo Vice Ispettore” che già ampiamente aveva ritrovato delucidazioni con nota m_dg.GDAP.22/08/2019
.0256194.U – Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio V Trattamento Economico e
Previdenziale Settore Trattamento Economico che ad ogni buon fine si allega.
In tale comunicazione, oltre che a specifici riferimenti relativi al carattere di “novazione” del rapporto di impiego a cui si è ritenuto far riferimento al tempo per il VI corso Allievi Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria, si evidenziano altresì precisazioni anche a riguardo delle assenze a vario titolo tra le quali il congedo ordinario.
In particolare: …“Si fa seguito alle determinazioni assunte relativamente a quanto in oggetto, esplicitate
con la ministeriale 20 luglio 2018, n. 237940, confermando che il personale vincitore del concorso interno, nominato “Allievo Vice Ispettore”, ai sensi della normativa vigente è comunque da considerare a tutti gli effetti, per l’intera durata del corso e fino alla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, in aspettativa speciale; allo stesso durante tale periodo non compete pertanto il trattamento economico di missione né la corresponsione di alcuna indennità accessoria (straordinario, F.E.S.I., ecc.).”
…“La nomina alla qualifica di Allievo Vice Ispettore comporta, come conseguenza diretta dell’interruzione del precedente rapporto di servizio, l’interruzione della maturazione del congedo ordinario. Come da normativa (articolo 28, comma 5, d.lgs n. 443/1 992), durante il corso agli allievi è comunque consentita, per giustificato motivo e a diverso titolo ~ l’assenza per un totale complessivo di 60 giorni, che certamente non incide sul congedo ordinario maturato in proporzione del servizio prestato
dagli stessi fino alla data di inizio del corso.”
“…In relazione a ciò corre pertanto l’obbligo di precisare che le assenze autorizzate e concesse durante
la frequenza del corso a ciascun corsista devono essere computate e rientrare nei giorni · previsti dalla
vigente normativa e non vanno a decurtare il totale del congedo ordinario in proporzione maturato e non
fruito da ciascun dipendente alla data di inizio del corso. Sul punto è da ritenere applicabile la disposizione che consente al dipendente di beneficiare del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza (art. 9, DPR 15 marzo 2018, n. 39).”

Appare, quindi, stridente l’interpretazione fornita dalla recente nota di interesse (anch’essa in allegato per
facile fruizione) e per la quale si ritiene utile una attenta valutazione se non revoca di quanto esposto onde evitare inutili susseguenti iniziative legali che potrebbero, invero, essere evitati con un celere intervento di rettifica di quanto comunicato.

Distinti saluti.

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