Gravissima violazione di legge

Ubi lex vòluit dìxit, ubi nòluit tàcuit … principio giuridico che non ha varcato le soglie del DAP!!!

Ne è ulteriore riprova il recentissimo PCD relativo ai criteri di conferimento degli incarichi ai dirigenti del Corpo.
L’art. 2 del predetto PCD, introduce una singolare precarietà istituzionale per chi serve lo Stato, confermando l’arbitraria e disinvolta gestione della Polizia Penitenziaria italiana da parte di una classe dirigente amministrativa che non appartiene ai ruoli del Corpo.
La Legge, quella del Popolo sovrano, dove ha voluto, ha disciplinato (art. 13-quinquies del d.lgs. 146/2000) il percorso di carriera dei dirigenti del Corpo, così statuendo: “l’incarico di comando di reparto
o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.
Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque” PUNTO.
A quale fonte primaria il DAP si è ispirato, per estendere, con tutti i pregiudizi che ne discendono, i “fogli
di via obbligatori” ai restanti funzionari del Corpo???

Se la rotazione degli incarichi è stata prevista dal Legislatore unicamente per i comandanti dei Reparti e dei Nuclei, perché il solito ignoto DAP si è preoccupato di applicarla indiscriminatamente, violando ogni legittima aspettativa del personale dirigenziale del Corpo???A queste domande, la risposta che riusciamo a dare è sempre la stessa: il DAP (Dipartimento del Ministero della Giustizia) non è la Polizia Penitenziaria (Forza di Polizia dello Stato).

Vogliamo per il nostro Corpo un autonomo Dipartimento di Polizia alle dirette dipendenze del Gabinetto
del Ministro e per questo ci rivolgiamo alle Autorità di vertice del Ministero.
Non c’è altro tempo da attendere, VIA LA POLIZIA PENITENZIARIA DAL DAP!!!

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